Redazione O.NA.P.S
Nuovi percorsi formativi per la gestione della Sicurezza antincendio
Aggiornamento: 28 set 2022
Il D.M. del 2 Settembre 2021, decreto per la gestione della Sicurezza antincendio e formazione degli addetti in vigore dal 4 Ottobre 2022, introduce molte novità in particolare nel campo della formazione degli addetti antincendio e nella gestione delle emergenze.

ECCO DI SEGUITO I NUOVI ID presenti sulla piattaforma fadefei.it che sarà necessario richiedere per l'erogazione dei corsi residenziali a partire dal 4 ottobre 2022, ovvero dall'entrata in vigore del D.M. del 21 Settembre 2021:
1492_CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 (Basso Rischio TIPO 1-FOR )
1493_CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (Medio Rischio TIPO 2-FOR)
1494_CORSO DI PREPARAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO TIPO 3- (Alto Rischio TIPO 3-FOR)
1495_CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 - (Basso Rischio TIPO 1-AGG)
1496_CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (Medio Rischio TIPO 2-AGG )
1497 _CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 3 (Alto Rischio TIPO 3-AGG)
NB: facciamo presente che le richieste per i vecchi corsi non verranno più autorizzate.
DOWNLOAD DOCUMENTI
D.M. 2 SETTEMBRE 2021
MATERIALE DIDATTICO
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
REQUISITI DEI DOCENTI - Art. 6 D.M. 2 SETTEMBRE 2021
Requisiti dei docenti
1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti
antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso
dei requisiti di seguito indicati.
2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico,
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione
per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di
cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione
per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo,
limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei
direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno
il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite nell'allegato V, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei
direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonche' dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata
esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno
cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.
5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in
materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo
dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
6. I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con
cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.
7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la
documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
CAMPO DI APPLICAZIONE - Art. 1 D.M. 2 SETTEMBRE 2021
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in
esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione
dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o
mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015,
n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.