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Nuovi percorsi formativi per la gestione della Sicurezza antincendio

Aggiornamento: 28 set 2022

Il D.M. del 2 Settembre 2021, decreto per la gestione della Sicurezza antincendio e formazione degli addetti in vigore dal 4 Ottobre 2022, introduce molte novità in particolare nel campo della formazione degli addetti antincendio e nella gestione delle emergenze.

ECCO DI SEGUITO I NUOVI ID presenti sulla piattaforma fadefei.it che sarà necessario richiedere per l'erogazione dei corsi residenziali a partire dal 4 ottobre 2022, ovvero dall'entrata in vigore del D.M. del 21 Settembre 2021:


1492_CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 (Basso Rischio TIPO 1-FOR )


1493_CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (Medio Rischio TIPO 2-FOR)


1494_CORSO DI PREPARAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO TIPO 3- (Alto Rischio TIPO 3-FOR)


1495_CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 1 - (Basso Rischio TIPO 1-AGG)


1496_CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (Medio Rischio TIPO 2-AGG )


1497 _CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ' DI LIVELLO 3 (Alto Rischio TIPO 3-AGG)


NB: facciamo presente che le richieste per i vecchi corsi non verranno più autorizzate.


DOWNLOAD DOCUMENTI


D.M. 2 SETTEMBRE 2021

D.M. 2 settembre 2021, allegato III
.doc
Download DOC • 496KB

MATERIALE DIDATTICO

Materiale didattico corsi antincendio di livello 1
.pdf
Download PDF • 1.53MB
Materiale didattico corsi antincendio di livello 2
.pdf
Download PDF • 3.41MB
Materiale didattico corsi antincendio livello 3_1
.pdf
Download PDF • 2.17MB
Materiale didattico corsi antincendio livello 3_2
.pdf
Download PDF • 2.50MB

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

Autocertificazione Docente_Formatore_Istruttore
.docx
Download DOCX • 19KB

REQUISITI DEI DOCENTI - Art. 6 D.M. 2 SETTEMBRE 2021

Requisiti dei docenti 
 
  1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti
antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze  se  in  possesso
dei requisiti di seguito indicati. 
  2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono  aver
conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) documentata esperienza di almeno novanta ore come  docenti  in
materia antincendio, sia in ambito teorico  che  in  ambito  pratico,
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) avere frequentato con esito positivo un  corso  di  formazione
per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, secondo le modalita'  definite  nell'allegato  V,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
    c) essere iscritti negli elenchi del  Ministero  dell'interno  di
cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.
139 e aver frequentato, con esito positivo, un  corso  di  formazione
per docenti di cui al comma 5,  lettera  b)  del  presente  articolo,
limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche; 
    d) rientrare tra il personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio  per  almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti  e  dei  direttivi,  dei
direttivi  aggiunti,   degli   ispettori   antincendi   nonche'   dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. 
  3. I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno
il diploma di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  ed  essere  in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
    documentata esperienza di almeno  novanta  ore  come  docenti  in
materia antincendio, in ambito  teorico,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    avere frequentato con esito positivo un corso  di  formazione  di
tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis  del  decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139, secondo le  modalita'  definite  nell'allegato  V,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
    iscrizione  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui
all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
    rientrare  tra  il  personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio  per  almeno
dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti  e  dei  direttivi,  dei
direttivi  aggiunti,   degli   ispettori   antincendi   nonche'   dei
corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. 
  4. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
ritengono  qualificati  i  docenti  che  possiedono  una  documentata
esperienza come formatori in materia teorica  antincendio  di  almeno
cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza. 
  5. I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso  di
almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) documentata esperienza di almeno novanta ore come  docenti  in
materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto; 
    b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di
tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis  del  decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139, secondo le modalita' definite all'allegato V; 
    c) rientrare tra il personale  cessato  dal  servizio  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato  servizio  nel  ruolo
dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni. 
  6. I docenti  frequentano  specifici  corsi  di  aggiornamento  con
cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V. 
  7. I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza,  la
documentazione attestante i requisiti di cui al presente  articolo  o
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

CAMPO DI APPLICAZIONE - Art. 1 D.M. 2 SETTEMBRE 2021

Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i  criteri  per  la  gestione  in
esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in  attuazione
dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera  b)  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2. Il presente decreto si applica alle attivita'  che  si  svolgono
nei  luoghi  di  lavoro  come  definiti  dall'art.  62  del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  3. Per le attivita' che  si  svolgono  nei  cantieri  temporanei  o
mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26  giugno  2015,
n. 105, le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. 






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